Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 detto anche salvabanche
Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. “salva banche”), la delibera CICR del 9 febbraio 2000 e la censura della Corte costituzionale. La questione dell’art. 7 della Delibera CICR.
Dopo tale deciso orientamento giurisprudenziale, il legislatore non tardava ad andare in soccorso degli istituti di credito, avvalendosi di una delega legislativa già conferita al Governo nell’anno 1998 e in quel momento in corso di attuazione, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. “salva banche”), che aggiungeva due commi all’art. 120 TUB (il secondo e il terzo), disponendo, per il passato, la validità ed efficacia di tutte le clausole anatocistiche presenti nei contratti già stipulati (ponendo in essere una vera e propria sanatoria, peraltro, in chiara deroga al principio di irretroattività della legge) e dettando, per il futuro, nuove regole.
Per il futuro, in particolare, il d. lgs n. 342 del 1999, all’art. 25, comma 2, demandava al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) il compito di stabilire, con apposita delibera, le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nell’àmbito di operazioni bancarie, prevedendo, nella produzione di interessi anatocistici, una posizione ugualitaria nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Testualmente: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel contegno degli interessi sia debitori sia creditori” (art. 120, comma 2, TUB, così come introdotto dall’art. 25, comma 2, d. lgs. 4 agosto 1999. n. 342)
Pertanto, il C.I.C.R., con delibera del 9 febbraio 2000 (pubblicata in G.U. il 22 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), consentiva la predisposizione di clausole anatocistiche, imponendo che venisse comunque assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori.
Veniva posto fine, quindi, al c.d. «doppio binario» nella capitalizzazione di interessi passivi ed attivi.
Il divieto generale dell’anatocismo, di cui all’art. 1283 cod. civ., cedeva così il passo a una normativa speciale più benevola, posta dal Testo Unico Bancario e dalla delibera del C.I.C.R., la quale, stante la marginalità dell’anatocismo al di fuori del settore bancario, di fatto, ne disciplinava interamente il fenomeno.
In tale àmbito, l’autonomia privata trovava maggiori ed eccessivi spazi, in quanto era possibile prevedere, a mezzo di una clausola «specificatamente approvata» per iscritto (art. 6), la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche anteriormente alla loro scadenza, con l’unico limite di dover rispettare una medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi.
Per il passato, come detto, l’art. 25, comma 3, del d. lgs. n. 342 del 1999 (che aggiungeva il terzo comma all’art. 120 del Testo Unico Bancario) prevedeva che le clausole in cui erano previsti interessi anatocistici, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della delibera C.I.C.R., di cui al comma 2 (emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), dovevano considerarsi valide ed efficaci fino a quella data e che, dopo di essa, per i contratti ancora in corso, dovevano essere adeguate al disposto della menzionata delibera, con i tempi e i modi ivi previsti.
Testualmente: «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente» (art. 120, comma 3, T.U.B., così come introdotto dall’art. 25, comma 3, d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342).
L’intento era evidente: salvaguardare l’efficacia delle clausole di capitalizzazione degli interessi nei contratti stipulati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R.
Da più parti veniva evidenziata la illegittimità costituzionale di tale norma, e numerosi tribunali sollevarono la relativa questione (Trib. Lecce, 21 ottobre 1999, in Corr. giur., 1999, p. 1448; Trib. Benevento, 25 ottobre 1999, in Corr. giur., 2000, p. 365; Trib. Brindisi, 8 novembre 1999, in Foro it., 2000, I, c. 453; Trib. Palermo, 17 dicembre 1999, in Foro it., 1999, I, c. 451).
La Corte costituzionale, con pronuncia del 17 ottobre 2000 (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in Foro it., 2000, I, c. 3046), determinava l’illegittimità costituzionale, per difetto di delega, in violazione dell’art. 73 della Costituzione, dell’art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999, nella parte in cui dichiarava valide ed efficaci le clausole prevedenti interessi anatocistici, contenute in contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R.
Testualmente, la Corte costituzionale: «il legislatore delegato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R.); dall’altro, attribuisce (pro futuro), sia pure nell’identico limite temporale, la stessa indiscriminata “validità ed efficacia” alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000. Ma così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest’ultima e la norma delegata. L’indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell’ambito dei principi e criteri della legge di delegazione».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si è posta la questione, ancora oggetto di dibattito, relativa all’art. 7 della delibera CICR.
L’art. 7, infatti, dettava una specifica disciplina per i rapporti in corso, disponendo che i contratti stipulati antecedentemente al 22 aprile 2000 (giorno di entrata in vigore della delibera C.I.C.R.) e ancóra in vigore a quella data dovessero essere “adeguati” alle nuove regole entro il 30 giugno 2000 (con effetto a partire dal 10 luglio 2000).
Testualmente: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 10 luglio 2000”.
Pertanto, le vecchie clausole anatocistiche, contenute nei contratti ancora in corso, altrimenti irrimediabilmente nulle e improduttive di effetti, ove adeguate alla nuova normativa, avrebbero potuto produrre ancora i propri “effetti anatocistici”, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla nuova norma.
La delibera C.I.C.R. prevedeva che tale adeguamento potesse avvenire secondo due modalità: qualora le nuove condizioni non fossero peggiorative per i clienti, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con successiva comunicazione al correntista nella prima occasione utile e, comunque, non oltre il 30 dicembre 2000. Diversamente, se peggiorative, le nuove condizioni dovevano essere oggetto di contrattazione, caso per caso, con approvazione scritta del correntista: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Su tale disposizione si sono registrate diverse posizioni, le quali, però, convergono su di una medesima conclusione: l’insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, la necessità della contrattazione caso per caso, con specifica sottoscrizione del correntista.
Una prima posizione, infatti, ritiene che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999 abbia travolto con sé direttamente anche l’art. 7 della delibera CICR.
Una diversa idea, fatta propria da alcune pronunce della giurisprudenza di merito (ad esempio, Trib. Torino, 5 ottobre 2007), muove dalla considerazione che l’art. 7 della delibera CICR, nella parte in cui disciplinava l’adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a seguito della pronuncia di incostituzionalità della norma delegante (l’art. 25, 3° comma, del decreto legislativo del 1999), quale atto di attuazione di una norma divenuta successivamente inefficace, è diventato anch’esso illegittimo e inefficace, in via derivata e automatica, così da dover essere disapplicato dal Giudice.
Un’ulteriore posizione, ribadita anche di recente,ritiene che, anche ove si volesse affermare la sopravvivenza dell’art. 7 della delibera C.I.C.R., in ogni caso, la procedura prevista dalla norma (comunicazione in Gazzetta Ufficiale), ove esperita, non sarebbe sufficiente per legittimare «l’adeguamento» a una clausola di capitalizzazione anatocistica, se pur in condizione di reciprocità, in quanto tale previsione sarebbe senz’altro peggiorativa rispetto alla situazione precedente, connotata dalla mancanza di qualsiasi capitalizzazione degli interessi, stante la nullità, per contrarietà all’art. 1283 cod. civ., delle relative clausole e, quindi, l’inefficacia delle stesse (App. Ancona, 31 marzo 2016; Trib. Trib. Pavia, 21 aprile 2016; Trib. Nola, 20 dicembre 2011; Trib. Mondovì, 10 febbraio 2009, in www.ilcaso.it; Trib. Taranto, 28 giugno 2012, ivi; Trib. Padova, 26 luglio 2012, in Foro it., 2013, I, c. 1028; Trib. Novara, 1° ottobre 2012, in www.ilcaso.it; Trib. Treviso Montebelluna, 10 giugno 2013, ivi).
Pertanto, in relazione ai contratti stipulati in epoca antecedente al 2000 e ancora in corso (e ve sono molti), se non vi è stato un adeguamento tramite rinegoziazione caso per caso, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono nulle, con la conseguenza che, ove tali contratti siano ancora in corso o comunque non chiusi da più di 10 anni, è possibile agire per la ripetizione dell’indebito o per la rideterminazione del saldo.