Cosa è l'anatocismo

Il termine «anatocismo» (ana: «di nuovo» o «sopra»; tokosfrutto», «profitto», «interesse») indica un fenomento che, tradizionalmente, è stato sovrapposto a quello della capitalizzazione degli interessi.

Tuttavia, i due termini non sono coincidenti, indicando due fattispecie diverse: il primo, l’anatocismo, la produzione di interessi sugli interessi, mentre, il secondo, la trasformazione di interessi in capitale.

Per anatocismo, attualmente, si intende la decorrenza di interessi sugli interessi maturati su una somma capitale (c.d. «capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli, a loro volta, produttivi di altri interessi»).

È stato per primo il codice civile francese, all’art. 1154, superando i precedenti divieti, a dare ingresso all’anatocismo, limitandone l’applicazione ai casi in cui gli interessi fossero scaduti già da un anno e vi fosse una domanda giudiziale in tal senso o un’apposita convenzione tra le parti.

Il codice civile italiano del 1865, all’art. 1232 cod. civ., pur riferendosi all’art. 1154 del codice napoleonico, se ne discostava sotto alcuni profili. In primo luogo, imponeva, a tutela del debitore, che la convenzione sugli interessi anatocistici fosse posteriore alla scadenza degli stessi.

Per altro verso, sottraeva l’intero settore commerciale e bancario alla normativa sull’anatocismo e, quindi, ai precisi limiti imposti dalla stessa.

Si delineava, quindi, una disciplina normativa, per i rapporti «non commerciali», cui si applicava l’art. 1232 (corrispondente all’attuale art. 1283 cod. civ., ad eccezione del diverso limite temporale: un anno e non sei mesi) e un’altra, per i «rapporti commerciali», dove erano gli usi a regolare la materia.

Nel nostro codice civile, la norma di riferimento è l’art. 1283 cod. civ., che pone nel nostro ordinamento il generale divieto dell’anatocismo, il quale dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

La norma, quindi, in via di eccezione e in limiti molto ristretti, consente la capitalizzazione di interessi scaduti: ove vi sia una domanda giudiziale in tal senso (anatocismo giudiziale)o per effetto di una convenzione tra le parti, posteriore alla scadenza degli interessi (anatocismo convenzionale), sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Un’ulteriore eccezione al divieto dell’anatocismo, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., è la presenza di «usi contrari», che prevedano interessi anatocistici al di fuori delle ipotesi dalla norma espressamente considerate. Gli usi, cui l’art. 1283 cod. civ fa riferimento, sono gli usi normativi o consuetudini.